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Green Pass - Certificazione verde Covid 19

Pubblicato il 22/06/2021 - Aggiornato il 07/03/2023

COME OTTENERE IL GREEN PASS?

Se hai eseguito un tampone per il Covid in Auxologico e il risultato è negativo, o se hai ricevuto il vaccino contro il Covid, riceverai un sms/email con un codice AUTHCODE per ottenere la Certificazione verde/Green Pass.

Auxologico non può richiedere il Certificato al posto del paziente né può rilasciarlo allo sportello.

Le piattaforme digitali da cui è possibile scaricare il Green pass sono:

Il Green Pass si può richiedere anche attraverso il proprio medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, o le farmacie. In questo caso serviranno il codice fiscale e i dati della Tessera Sanitaria.

Per maggiori indicazioni sulle modalità per ottenere il Certificato consulta il sito del Governo. 

CHE COS'È IL GREEN PASS?

La Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID certificate o Green Pass è una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

  • aver fatto la vaccinazione anti COVID-19;
  • essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;
  • essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

PER QUALI ATTIVITÀ È RICHIESTO?

Italia

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per:

  • partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose
  • accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture e permanere nelle sale di aspetto di pronto soccorso e reparti ospedalieri
  • spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione"
  • accedere ai seguenti servizi e attività:
    • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
    • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
    • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
    • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi;
    • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
    • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
    • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
    • concorsi pubblici.
  • per utilizzare i seguenti mezzi di trasporto:
    • aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
    • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
    • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
    • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
    • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
    L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.

Dal 1° settembre e fino  al  31  dicembre  2021, inoltre, devono possedere e sono tenuti ad esibire la Certificazione verde Covid-19:

  • il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione;
  • il personale e gli studenti universitari.

La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti.

Europa

Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell’area Schengen

Il Regolamento europeo sulla Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID certificate, approvato il 9 giugno 2021 dal Parlamento europeo, prevede che gli Stati dell’Ue non possano imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di certificati - come quarantena, autoisolamento o test - a meno che “non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica”.

La Commissione europea ha creato una piattaforma tecnica comune (Gateway europeo), attiva dal 1 giugno 2021, per garantire che i certificati emessi dagli Stati europei possano essere verificati in tutta l'UE.

Per viaggiare in Europa ed entrare in Italia, la Certificazione verde COVID-19 del viaggiatore deve attestare una delle seguenti condizioni:

  • aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni
  • oppure esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo)
  • oppure aver fatto un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza.

La Certificazione resterà in vigore per un anno a partire dal 1 luglio.

VISITA LA PAGINA UFFICIALE DEL GOVERNO

COSA FARE SE NON RIESCI A GREEN PASS?

Hai fatto il vaccino o sei guarito dal Covid ma non hai ricevuto il Green Pass? Ti segnaliamo i siti delle ATS dove puoi trovare maggiori informazioni o fare una segnalazione per risolvere il problema.

Ti ricordiamo infatti che, in questi casi, la struttura sanitaria non può richiedere il Certificato Verde al tuo posto.

Articolo realizzato il 6/07/2021, aggiornato il 1/09/2021.


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